L'auto storica? Un investimento al pari di opere d'arte e gioielli.

 

A rivelarlo è il mensile Ruoteclassiche, che nel numero di lugliostila una  classifica delle 40 migliori  e 40  peggiori...

 

 

Sorpresa: acquistare un'auto storica non rappresenta soltanto un capriccio con cui soddisfare la propria passione per le quattro ruote ma, stando alle quotazioni, un buon investimento al pari di opere d'arte e immobili, a volte persino migliore di lingotti  d'oro e titoli azionari.

A rivelarlo è il mensile Ruoteclassiche di Editoriale Domus che nel numero di luglio dedica una speciale inchiesta alle quotazioni  delle auto da collezione. Ne risulta la classifica delle 40 migliori - e 40  peggiori - automobili sulle quali nell'ultimo decennio (periodo di riferimento  2000 - 2010) sarebbe valsa la pena di investire. Sul podio il modello reso  celebre dal film "Agente 007 Missione Goldfinger" la Aston Martin DBS Coupè  con una variazione di valore di ben +287%, seguita a breve distanza dalla  Lamborghini P400 Miura SV (+246%) e dalla Ferrari 250 GT Spider California SWB  (+233%) a dimostrazione di quanto contino fama, fascino del marchio e firma  del designer.

In generale si registra un apprezzamento maggiore per le vetture  sportive: berlinette, coupè, cabriolet e spider. Scarsi risultati si ottengono  invece da quelle vetture che non piacevano nemmeno da nuove come la BMW 850i e  la Porsche 928 e in generale dai modelli "estremi" che da un lato richiedono  alti costi di manutenzione e dall'atro risultano poco godibili su strada.  Maglia nera per profitto va alla Mercedes-Benz 560 SEL  W126.

 

FERMO AMMINISTRATIVO

Cos’è un fermo amministrativo - La procedura

Viene notificata la cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA). La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione (benche' solitamente, come vedremo piu' avanti, gli agenti della riscossione emettano un preventivo "preavviso di fermo" cosi' come raccomandato anche dall'Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003). Tuttavia Equitalia (ex Riscossione spa), la societa' che dall'Ottobre 2006 e' a capo di tutte le agenzie di riscossione (i vari Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), ha delineato -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo' riguardare solo debiti superiori ai 50 euro. E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che, pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo' essere contestato in giudizio come "vizio procedurale".

Direttiva Equitalia

  • debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
  • debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente il fermo puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligatiLa circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 se sorpresi a circolare,ad euro 2.859 se coinvolti in un incidente con terzi (dal 1/1/09) nonche con il sequestro del mezzo in entrambi i casi

In caso di sequestro

il veicolo viene redatto un verbale di affidamento del veicolo a un locale deposito Giudiziario (spesso deposito ACI ) con spesa di custodia giornaliero a carico dell'intestatario o affidato all'intestatario stesso che deve indicare un luogo privato dove ricoverare il veicolo, e dove possa essere controllato saltuariamente dall'organo di Polizia che ha provveduto a redigere il verbale di affidamento e sequestro, queste situazioni di deposito o affidamento spesso durano anni o all'infinito e raramente il veicolo trova poi una destinazione per essere rottamata, ritirata o destinata ad asta Giudiziaria, con la scocciatura e l'impegno infinito di custodire o pagare un deposito Giudiziario a tempo indefinito.

Assicurazioni

Le assicurazioni accettano di assicurare qualsiasi veicolo a motore partendo dal concetto Giuridico che non possono sapere se l'assicurazione richiesta dall'utente va a cadere o utilizzata su un mezzo che è soggetto a fermo amministrativo però, in caso di incidente con terzi l'assicurazione si rifiuta di pagare o di essere tirata in causa come parte risarcitoria perchè il veicolo non era abilitato a circolare per decreto di "Fermo amministrativo", perciò è come se si circolasse senza copertura assicurativa.

Divieto di rottamazione

In relazione alla direttiva del 16 settembre del 2009 ( ACI-P.R.A) non è più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione / radiazione / rottamazione di un veicolo al PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo, si intende ovviamente inclusa le richieste di radiazione per esportazione del veicolo stesso.

Passaggi di proprietà

Ugualmente illegali e respinti i passaggi di proprietà essendo il veicolo sottoposto a "fermo amministrativo", bene non vendibile. Qualche compratore di veicoli sottoposti a "fermo amministrativo" propone passaggi di proprietà avanzando l'ipotesi che con il fermo amministrativo si perda solo l'uso del veicolo, ma che possa essere ugualmente cedibile con atto di vendita, questi passaggi sono in realtà illegali perchè impostati con il solo fine di sottrarre / occultare far sparire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, il passaggio di proprietà a terzi può e deve essere trascritto al PRA solo dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione ascritta al veicolo stesso (da parte di una delle parti, venditore o acquirente), pena la rimanente responsabilità civile e penale della cessione fraudolenta e dell'uso del veicolo ascritta al titolare del fermo (in parole povere, non si è risolto nulla anzi, si dovrà poi rispondere anche di una eventuale denuncia per truffa, per avere venduto a terzi un veicolo non vendibile e di averne tratto illegale profitto)

Targa in prova

I veicoli gravati da fermo amministrativo, non possono sostare su aree pubbliche, ne appunto circolare, in egual modo le targhe in prova non possono essere utilizzate ed è vietato utilizzarle su veicoli sottoposti a fermo amministrativo, non essendo questi veicoli abilitati alla circolazione (la responsabilità dell'uso con targhe posticce o in prova cade su chi ha affidato o venduto il veicolo). Per lo spostamento dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo si deve utilizzare solo camion per il soccorso stradale.

MULTE

Novità importanti                

Da tempo, non ci si può più appellare gratuitamente al Giudice di pace: bisogna sborsare almeno 33 euro. Resta a costo zero, invece, il ricorso al Prefetto.

 Ormai dal 1° gennaio 2010, il ricorso ai Giudici di pace contro le multe non è gratuito. La regola, che vale per i verbali ricevuti dall’inizio del 2010, è dettata dalla Finanziaria 2010. In pratica, per le sanzioni inferiori ai 1.100 euro vanno versati allo Stato 33 euro di "contributo unificato". Cifre che cresce a 77 euro per le sanzioni comprese tra i 1.100 e i 5200 euro; la tassa sale a 187 euro oltre i 5.200 euro di multa. Si paga in tabaccheria (come per il bollo auto), dopodiché si deposita il ricorso nella Cancelleria della città dov’è stata contestata l’infrazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Due gli obiettivi del Governo: fare cassa per recuperare le spese di cancelleria e le indennità riconosciute ai Giudici (i quali vengono pagati a causa, e spesso in ritardo); ridurre la valanga di ricorsi che, in tutta Italia, sta travolgendo gli uffici giudiziari. Al punto che le sentenze arrivano anche a un anno dal ricorso.